AGGIORNAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DEGLI SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI E DEI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI
IL SINDACO
VISTO l'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120 che al comma 3 sostituisce l'art. 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 4 della legge 21.03.90 n. 53, che disciplina l'istituzione dell'Albo persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale;
VISTO che, nel detto albo, possono essere inseriti a domanda, tutti gli elettori in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata legge n. 120/1999:
RENDE NOTO
Agli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e di presidente di seggio, dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il mese:
di Ottobre p.v. per i PRESIDENTI DI SEGGI ELETTORALI
di Novembre p.v. per gli SCRUTATORI DI SEGGI ELETTORALI.
L'iscrizione nel predetto albo č subordinata al possesso di essere elettore del Comune e di aver assolto agli obblighi scolastici.
Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, 23 e 96 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, dell'art. 104, 2° comma T.U. n. 361 del 30/03/1957 sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione:
a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e trasporti;
b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
c) i medici dipendenti dalle A.S.L. designati alla certificazione;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali:
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
LA DOMANDA DOVRA' ESSERE REDATTA SUGLI APPOSITI MODULI
DISPONIBILI PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE