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DISPOSIZIONE N.92 P.M./2024 VARIAZIONE DISPOSIZIONE N.108/2023 RELATIVA AI VARCHI ELETTRONICI

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venerdì 13 dicembre 2024
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DISPOSIZIONE N.92 P.M./2024 VARIAZIONE DISPOSIZIONE N.108/2023 RELATIVA AI VARCHI ELETTRONICI
 VARCHI ELETTRONICI
31-10-2024
Data di scadenza: 01-01-2025

IN TEMA DI CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE PERMANENTE E NON DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI DI DITTE/AZIENDE CON SEDE OPERATIVA NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO A SEGUITO DI INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DI NUMERO 4 VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DEL DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO PER TUTTI GLI AUTOCARRI, AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI E AUTONODATI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE
RICHIAMATE interamente le premesse e le motivazioni che hanno portato alla stesura della disposizione n.108/2023 P.M. del 20/12/2023 di cui il presente provvedimento costituisce sia un'integrazione e sia una abrogazione relativamente ale sole parti eventualmente contrastanti con essa;
PRESO ATTO dell'intesa raggiunta sul traffico pesante tra i comuni di Santa Maria a Vico e San Felice a Cancello a seguito di convocazione di conferenza dei servizi dell'11 gennaio 2024;
EVIDENZIATO che l'intesa raggiunta, nel pieno rispetto dell'autonomia dei rispettivi Comuni, e nell'ottica di una equa ripartizione dei transiti dei già menzionati veicoli all'interno dei propri centri abitati, prevede che ciascun Ente rilasci autorizzazioni in deroga in relazione alle rispettive interdizioni insistenti e vigenti, attraverso il percorso via Ten. Alberto Puoti, via Macello, via Schiavetti e viceversa;
CONSIDERATO che a distanza di oltre un decennio permangono per le arterie cittadine di via Circumvallazione, via G. Alberti e via Padre Vittorio De Marino, le condizioni di criticità dovute alla mancanza di spazi utili di sosta, limitata ampiezza della carreggiata, mancanza di marciapiedi, alta densità abitativa;
RILEVATO che dalla verifica di quanto previsto dalla disposizione n.108/P.M. del 20/12/2023, a seguito del superamento della fase sperimentale e relativo monitoraggio, sono emerse numerose criticità in presenza di molteplici autorizzazioni permanenti impropriamente utilizzate per tutti i varchi:
SOTTOLINEATO che per le strade suindicate unitamente a via Crocella Santa e via Napoli, a partire dall'incrocio con via Schiavetti, direzione di marcia Benevento, già vigeva divieto di accesso e transito per la categoria dei veicoli suindicato;
CONFERMATA la validità di tutte le altre disposizioni in materia di traffico e circolazione, dei mezzi cosiddetti pesanti, nei tratti di strada NON in contrasto con la presente;
RITENUTO necessario apportare opportuni correttivi onde perseguire un progetto di ridefinizione e riqualificazione del territorio comunale, teso a rimuovere el criticità di cui sopra, e realizzare l'obiettivo strategico dell'Amministrazione di San Felice a Cancello per innalzare la qualità di vita dei residenti e, con la riduzione della presenza sulle strade cittadine di autocarri autotreni ed autoarticolati, soddisfare al richiesta di vivibilità dei residenti;
FATTO SALVO l'iter autorizzativo fino ad oggi utilizzato;

RIBADITO che quanto previsto dalla disposizione n.108 P.M. del 20912/2023, ed ni modo particolare dal paragrafo D secondo capoverso, ni tema di deroga, si applica e trova la sua piena applicazione e validità solo ed esclusivamente per il varco ubicato lungo via Napoli nei pressi della Chiesa S. Alfonso Maria de' Liguori, per i veicoli con direzione di marcia Cancello Scalo - Benevento;
DISPONE
a far data dal 31 ottobre 2024 per i varchi posti all'ingresso di via Circumvallazione (direzione di marcia Cancello-Napoli), di via Napoli a partire dall'incrocio con via Schiavetti (direzione di marcia San Felice a Cancello - Benevento) e di via Polvica (direzione di marcia Cancello Scalo) NON sono previste deroghe con rilascio di autorizzazioni permanenti per i veicoli adibiti al trasporto merci di Ditte/Aziende con sede operativa nel centro abitato di San Felice a Cancello; Fermo restando quanto sopra, eventuali autorizzazioni permanenti saranno rilasciate solo ed esclusivamente per i mezzi intestati a ditte e/o aziende con sede operativa nei tratti di strade interessate dalla segnaletica di divieto.
Tute el autorizzazioni permanenti, ad oggi rilasciate, trovano applicazione ed avranno validità solo per il varco ubicato lungo via Napoli nei pressi della Chiesa S. Alfonso Maria de' Liguori, per i veicoli con direzione di marcia Cancello Scalo - Benevento.
Le richieste di permessi per l'accesso ai varchi dovranno essere inviate tassativamente ai seguenti indirizzi email: comunicazioni.sanfeliceacancello@pec.it - varchi@comune.sanfeliceacancello.ce.it e non saranno prese in considerazione richieste e/o comunicazioni inviate ad altri indirizzi di posta elettronica.
La presente disposizione verrà resa nota al pubblico secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge, e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso al pubblicazione all'Albo Pretorio per al più ampia diffusione-
Il presente provvedimento che avrà efficacia a decorrere dalla data del 20 novembre 2024 sostituisce integralmente ogni disposizione contenuta ni precedenti provvedimenti ni contrasto con i suoi contenuti.
Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e che i contravventori ai dettami della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge, e sottoposti all'eventuale conseguente applicazione delle relative sanzioni -
La presente viene trasmessa per conoscenza e/o competenza all'Ufficio Territoriale di Governo di Caserta, alla Questura di Caserta, al Commissariato di P.S. di Maddaloni e ale Stazioni Carabinieri di Maddaloni, San Felice a Cancello e Cancello Scalo-
AVVERTE che:
Ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 07/08/1990 n.2410 e s.mm.ii., si informa che, avverso li presente atto, può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR della Campania, ai sensi della .L 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della disposizione;
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 47 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
La presente Disposizione, emanata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, entrerà in vigore a far data dal 31 ottobre 2024.


San Felice a Cancello, lí 30 ottobre 2024

LA RESPONSABILE P.M.
Lgt. Franca Silvana Amodio

Allegato: DISPOSIZIONE_N.92_P.M.2024.pdf (487 kb) File con estensione pdf

Ultima modifica

31/10/2024

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